Statuto

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE CIVICO 2 APS"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE CIVICO 2 APS”, con sede presso Piazza Roma 8, nel Comune di Gudo Visconti (MI), da ora in avanti denominata “associazione”. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

  1. L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  3. attività culturali di interesse sociale con finalità educative
  4. azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e sociale
  5. progettazione e realizzazione di interventi ed eventi di natura sociale, culturale e sportiva;
  6. gestione di centri aggregativi;
  7. realizzazione di attività formative in favore di minori in dispersione scolastica e giovani e/o individui che presentano disagio sociale, con particolare attenzione alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. realizzazione di attività informative in favore di famiglie, minori, giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  9. gestione di attività commerciali, comprese attività di somministrazione, con finalità di professionalizzazione di minori e giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  10. gestione di luoghi e strumenti legati alle nuove tecnologie (web radio, giornali, web site, …) e attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. creazione di reti con altri enti o associazione territoriali che promuovano azioni rivolte a famiglie, minori, giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  12. consulenze pedagogiche;
  13. altre azioni che si riterranno utili per il conseguimento degli scopi associativi;

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e alla divulgazione degli scopi dell’associazione. Potrà, inoltre, compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

L’Associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato ed, eventualmente, potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni al fine di ottenere l’iscrizione nei registri regionali dell’associazionismo.

L’associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti a ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio. L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con il presente oggetto sociale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata di norma, in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione, per attività afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, a discrezione del Consiglio Direttivo, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,  - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e ne accettano integralmente il presente statuto nonché l’eventuale regolamento interno.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio DIrettivo una domanda che dovrà contenere:
  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo, che, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione .
  2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno il diritto di
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi:
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  1. I soci hanno il dovere di
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
  4. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea dei Soci)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o mediante invio di email o pubblicazione sulla home page del sito web o affissione nei locali dell’associazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  3. L’assemblea, in sede ordinaria, deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. In sede straordinaria, deve deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno
  4. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.
  6. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne una copia.

ART. 8 - (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  2. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; la delibera sull’ammissione di nuovi soci e ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Il consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - (Presidente)

  1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni

ART. 10 - (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;  contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
  3. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. La quota associativa per i soci avrà validità annuale (anno solare) ed è fissata in €.10,00 (Euro Dieci/00), salvo diverse modifiche effettuate in sede assembleare.

ART. 11 - (Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
  4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - (Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri, a cura del Consiglio Direttivo:
  • Libro degli associati;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle assemblee e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

 

ART. 13 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

 

ART. 14 - (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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